regolarizzazione

Effettuo accertamenti di conformità (impropriamente detta anche sanatoria) di difformità edilizie riscontrate negli immobili esistenti per regolarizzare lo stato legittimo degli immobili, secondo la definizione data dall’art. 9-bis comma 1-bis DPR 380/01, eventuali procedure di fiscalizzazione, operazioni di ripristino di precedenti stati legittimi, verifica della sussistenza delle “tolleranze costruttive”, il tutto anche alla luce del decreto salva-casa D.L. 69/24 e L. 105/24, nonché gestione di istanze di condono pendenti per portarle al rilascio della concessione.

La gestione delle difformità viene operata anche in presenza di immobili oggetto di vincoli di tutela sia ai sensi del Codice dei Beni Culturali, sia in presenza di eventuali strumenti di vigilanza comunali (ad esempio la Carta per la Qualità del PRG di Roma Capitale). Posso eseguire anche delle pre-valutazioni dello stato legittimo di un immobile per capire, prima di decidere di dare corso alle istanze autorizzative, quali possono essere le criticità ed i costi dell’operazione.

a cosa serve

Avere un immobile con stato urbanistico legittimo è necessario per moltissimi motivi: anzitutto, un immobile privo di legittimità non può ottenere l’agibilità (art. 24 DPR 380/01) e senza di questa l’immobile non può essere utilizzato per nessuno scopo. Inoltre, vendere un immobile senza prima aver verificato la legittimità significa esporsi ad un risarcimento danni che può arrivare a somme importanti, in quanto chi vende garantisce che il bene è privo di vizi e, se non lo è, chi acquista può rivalersi sul venditore: da qui l’importanza di far eseguire da un tecnico competente una attenta verifica della legittimità degli immobili (attività che prende il nome di Due Diligence Immobiliare) da fare prima di mettere in vendita i beni.

Lo stato legittimo è anche fondamentale per poter eseguire nuovi interventi edilizi sugli immobili, fosse anche una semplice operazione di demolizione e ricostruzione tramezzi interni autorizzabile in CILA: le sentenze della Giustizia sono state praticamente unanimi nello specificare che eseguire nuove opere su immobili anche parzialmente illegittimi significa riprodurre la medesima illegittimità e riprendere l’attività “criminosa” collegata all’esecuzione di opere abusive.

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